Proposta di legge di iniziativa popolare sul sistema pensionistico.

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:



RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
con il presente progetto di legge si propone l’abrogazione dell’attuale sistema pensionistico e l’introduzione di una riforma basata sulla premessa fondamentale che i contributi previdenziali costituiscono “risparmi”, e come tali essi trovano tutela, oltre che in seno all'art. 38 della Costituzione, anche nell'art. 47.
A tale premessa di principio consegue che i contributi previdenziali "risparmi" rimangono di proprietà del contribuente anche una volta versati. Ovvero, riprendendo il premio Nobel Franco Modigliani : " il risparmio nazionale sta alla base dell'offerta di capitale, di uno cioè fra i più importanti fattori di produttività del lavoro e la sua crescita nel tempo."
La presente proposta prevede inoltre che i contributi vengano capitalizzati, in modo da salvaguardare il capitale accumulato nel tempo dalla svalutazione, applicando al capitale versato un tasso di interessi reale.
Il presente progetto tende a valorizzare la responsabilità e l'impegno diretto del "risparmiatore/lavoratore" per tutelare il proprio futuro.
Ne consegue che viene spostata l'ottica anche nei confronti dello "stato sociale" per cui lo "Stato" sarà garante della sufficiente corretta prestazione nei confronti del "risparmiatore/lavoratore" e non più gestore e distributore di rendite e vitalizi.
In questa ottica la gestione e amministrazione dei contributi viene effettuata da un "Ente", mentre i contribuenti stessi conferiranno su un Fondo che godrà di una somma di tutela atta a garantire nel tempo il contribuente.
Nella sua gestine l'Ente potrà indirizzare l'utilizzo del monte contributi a favore di scelte diverse.
A titolo di esmpio: verso il Sistema produttivo nazionale; verso la concessione di mutui per l'acquisto della casa; verso le nuove iniziative imprenditoriali come la dotazione iniziale di capitali; verso le categorie deboli che trovano difficoltà di supporto creditizio; verso iniziative etico-sociali di interesse generale; verso la difesa nazionale della capitalizzazione delle aziende.
Tutte queste forme di impiego del "monte contributi (risparmi)" dovranno avvenire a tassi di mercato di particolare favore, con l'obiettivo di favorire competitivamente il mercato nazionale e la socialità.
Questa formulazione ha l'obiettivo di disimpegnare lo Stato dall'obbligo della prestazione, pur garantendone l'erogazione; di inserire il concetto privatistico nella previdenza, valorizzando le convenienze del contribuente; di garantire, attraverso la distinzione tra gestione/amministrazione e monte contributi/capitali, l' intangibilità, la sicurezza e il potere di acquisto nel tempo dei fondi raccolti; di competere con il sistema creditizio per favorire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale; di dare spazio alla progettualità ed alle iniziative etico-sociali ed al sostegno delle categorie deboli.
L'obiettivo primario, peraltro, di questa proposta resta quello di introdurre un sistema previdenziale sano e trasparente che garantisce ad ogni contribuente rendite proporzionate al suo diretto impegno contributivo e nel contempo garantisce delle rendite minime a tutti i cittadini, andando incontro e sostenendo le categorie più disagiate e più deboli.
Per ultimo viene anche prevista l'istituzione del " Fondo imprese e professioni " che andrà a finanziare la " Cassa integrazione guadagni " (riarticolata in una innovativa armonizzazione), tendendo anche qui a dar vita ad una struttura che attraverso il recupero del TFR faccia da ammortizzatore sociale.
In ogni caso la presente proposta ha il pregio di tutelare il contribuente nel rispetto del diritto di una maggiore equità e giustizia sociale.



ARTICOLI
Art. 1 - Principi
1.    Ai fini della presente normativa si definisce lavoratore: il lavoratore subordinato, il datore di lavoro, il libero professionista, il commerciante e l’artigiano, e qualunque soggetto che presti la propria opera secondo la legislazione sul lavoro.
2.    I contributi versati dal lavoratore e finalizzati alla costituzione della pensione di vecchiaia devono considerarsi risparmi e come tali vengono tutelati dalla Costituzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, con l’applicazione della formula finanziaria della capitalizzazione composta mensile così specificata:
sn-j =j/jk*((l+i)elev.n-1)/j
3.     Il minimo contributivo ai fini pensionistici è di Euro 720 mensili.
4.     I contributi pensionistici di cui ai commi precedenti – ivi compresi quelli versati per suo conto da terzi - sono di esclusiva proprietà del lavoratore che li ha versati.
5.     I contributi, in considerazione della loro valenza e funzione socio-economica che vanno ad esplicare sono esenti da ogni tipo di tassa e imposta, e ciò anche ai fini successori. Saranno soggetti unicamente ad una imposizione del 12,5% sui frutti maturati (ovvero sulla differenza fra il montante finale e il capitale versato) al momento della loro liquidazione.
6.     I contributi versati confluiranno su un Fondo che avrà caratteristiche di insequestrabilità, impignorabilità, e comunque di tutela del contribuente nei confronti dei terzi, ivi compreso lo Stato.
7.     Il Fondo sarà gestito ed amministrato da un Ente. L’Ente sarà soggetto al controllo congiunto di ISPVAP e Banca d’Italia. L’Ente che nella gestione seguirà criteri di efficienza ed efficacia avrà il patrimonio distinto dal monte contributi accumulato; riceverà un compenso pari a … dei contributi versati. Il suo bilancio dovrà essere in pareggio, eventuali avanzi attivi verranno riversati sul monte contributi.
8.     Andranno a far parte del monte contributi anche i contributi versati dal datore di lavoro.
9.     L’Ente provvederà a rilasciare al lavoratore un rendiconto trimestrale dei contributi versati sia direttamente, che dal datore di lavoro, per suo conto. Il rendiconto dovrà esplicitare anche il capitale e le rendite accumulate dal lavoratore dall’origine al momento della rendicontazione.

Art. 2 - Età pensionabile
1.     Il lavoratore ha diritto di percepire la pensione dopo aver versato i contributi di cui all'art. 1 per almeno 35 anni.
2.     Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora maturato l'anzianità contributiva di cui al comma precedente, a partire dal 35° anno successivo al primo in cui è stato versato il contributo, riceverà la capitalizzazione del diritto maturato secondo l'art. 3.

Art. 3 - Capitalizzazione dei contributi
1.    Sui contributi versati ai fini pensionistici viene applicato un interesse minimo annuo del 4%.
2.    Qualora questo interesse non possa essere riconosciuto, interverrà lo Stato per la copertura della differenza.
3.    Il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti di cui all'articolo precedente riceve attraverso l’Ente la somma, ripartita mensilmente, degli interessi maturati derivanti dell’impiego del capitale liquidato ai fini pensionistici al tasso minimo del 4% di cui al comma 1 punto 2, ed al netto della imposizione del 12,5% sulla quota di rendita.
4.    Il datore di lavoro trattiene il contributo del lavoratore dalla retribuzione di diritto e lo versa mensilmente all'Ente.

Art. 4 - Gestione dei contributi.
1.    L’Ente gestirà le disponibilità del Fondo. Esse saranno destinate ad attività di finanziamento e di investimento sia in Italia che all’estero.
2.    Le attività di finanziamento e di investimento dovranno seguire rigorosi criteri di prudenza, trasparenza e ripartizione del rischio. Criteri tali da non pregiudicare la sicurezza del Fondo e la fiducia dei contribuenti.
3.

Art. 5 – Versamenti e recuperi - solidarietà
1.    Ai fini della solidarietà, sussidiarietà ed equità sociale, l’Ente avrà titolo di pretendere il versamento mensile dei contributi di cui all’art. 1, e quindi di perseguire nelle forme consentite, i soggetti morosi al fine di recuperare quanto dovuto al Fondo.
2.    L’Ente attraverso il Fondo garantirà per un massimo di 36 mensilità la copertura dei mancati versamenti dovuti a contributi non versati dal soggetto obbligato o a fallimento del datore di lavoro. Tale garanzia viene estesa fino ad un massimo di 60 mesi per morosità dovuta a malattia e/o invalidità del contribuente.

Art. 6 - Retroattività
1.    Il diritto di cui all’art. 1 della presente legge viene garantito dallo Stato ad ogni cittadino con decorrenza dal…
2.    Al capitale contributivo lo Stato garantisce una capitalizzazione annua secondo i parametri e criteri previsti dall’art. 3
3.    Per i contributi versati dai lavoratori prima della decorrenza della presente normativa sarà determinata, da parte dell’Ente percipiente, una rendita che verrà versata mensilmente al Fondo fino alla maturazione dei 35 anni di contribuzione. Dopo tale data la rendita sarà riconosciuta direttamente al lavoratore fintanto che resterà in vita, fermi i criteri di reversibilità in atto. La rendita sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Art. 7 - Reversibilità
1.    Alla morte del coniuge il diritto alla pensione di cui alla presente legge viene integralmente trasferito al coniuge superstite.
2.    Al momento della morte del coniuge superstite, gli aventi diritto alla quota di legittima secondo le regole successorie, diventano titolari del capitale versato da entrambi i coniugi ai fini pensionistici.
3.    Il coniuge superstite che goda della pensione di reversibilità, nel caso in cui contragga nuovo matrimonio, ha diritto ad un assegno nella misura del 30 % sul capitale accumulato ai fini pensionistici dal coniuge deceduto, e con la percezione del medesimo estingue ogni sua pretesa. In caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite gli aventi diritto alla quota di legittima del de cuius chiedono l’apertura della successione sul residuo capitale accumulato a fini pensionistici.
4.    Gli importi percepiti ai sensi del comma precedente non sono soggetti ad imposizioni fiscali.
5.    Compatibilmente con le disposizioni della presente legge, nel caso di morte del soggetto avente diritto alla pensione, si applica la normativa in materia di successioni.

Art. 8 - Pensioni minime
1.    Lo Stato garantisce al lavoratore che abbia maturato l'anzianità contributiva di cui all’art. 1 comma 1, una pensione minima di Euro 1.300 mensili.
2.    La rendita andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
3.    Per i lavoratori di cui all’art. 1 comma 2, la pensione minima sarà individuata applicando alla somma che precede una diminuzione di Euro 365 per ogni anno di mancata contribuzione sino alla soglia minima di Euro 785, salvo modifiche in aumento del minimo garantito.
4.    Qualora la quota di montante in capo al contribuente non sia sufficiente a formare la rendita minima, la copertura della quota mancante sarà a carico dello Stato.

Art. 9 - Liquidazione straordinaria del capitale
1.    In caso di esigenze straordinarie connesse allo stato di salute del lavoratore o dei suoi familiari, l’Ente versa allo stesso la somma di necessità fino ad un massimo corrispondente al capitale versato fino a quel momento.
2.    Il lavoratore provvederà al reintegro di tale capitale secondo un piano di rientro concordato con l’Ente di gestione al momento dell’erogazione.
3.    In caso di esigenze straordinarie connesse allo stato di salute del pensionato o dei suoi familiari, l’Ente versa allo stesso la somma di necessità fino ad un massimo corrispondente ad un terzo dell’intero capitale versato. Al momento del decesso del pensionato la somma a disposizione degli eredi sarà decurtata dell’anticipo effettuato.

Art. 10 - Abolizione del trattamento di fine rapporto e istituzione del Fondo Imprese e Professioni.
1.    Si dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative relative al trattamento di fine rapporto.
2.    A partire dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 5 della medesima, il datore di lavoro verserà un contributo mensile pari al versamento pro TFR, al Fondo Imprese e Professioni.
3.    Il Fondo Imprese e Professioni servirà a finanziare la Cassa Integrazione Guadagni. Qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti a coprire le necessità, l’integrazione sarà a carico dello Stato.
4.    Gli accantonamenti finora predisposti dal datore di lavoro, ai sensi della normativa abrogata, andranno riconosciuti agli aventi diritto in quote annuali e nell’arco massimo di 5 anni e saranno versati al Fondo che li integrerà nelle posizioni ai singoli contribuenti.

Art. 11 - Regolamento di attuazione
1.    Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge viene emanato il Regolamento Governativo di attuazione.