1^ PERIODO ( 1^ ETA’ )
E’ questo il periodo che va dalla nascita sino all’inizio dell’età lavorativa ed è assicurato dal sostentamento famigliare.

2^ PERIODO ( 2^ ETA’ )
E’ quello del lavoro che permette di procurare con le proprie forze la capacità di sostentamento. Si cerca nel contempo di accantonare, ovvero “risparmiare”, parte dei guadagni per far fronte con serenità alla vecchiaia (art. 38 Costituzione)

3^ PERIODO ( 3^ ETA’ )
E’ quello più difficile da affrontare perché, purtroppo non sempre è possibile contare sulle proprie forze.

La vita quindi si può riassumere con questo semplice grafico:




Che il 3^ PERIODO della nostra vita sia quello più critico per il nostro sostentamento lo riconosce anche la nostra Costituzione con l’articolo 38, che tra l’altro recita:

“ I Lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia ”.
“ Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti ed integrati dallo Stato”.
Concetto chiarissimo che non si presta ad alcun equivoco: lo Stato si preoccupa e dispone che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati per questo periodo della vita.

Se Governi sin qui succeduti hanno rispettato il principio costituzionale, hanno però applicato con le leggi un metodo di calcolo che non ha alcuna attinenza con il principio dell’articolo 38.
Nessuna mente di buon senso, o di normali capacità, avrebbe concepito questo metodo di calcolo se non come un mezzo facile ed immediato per togliere quella giusta “ricchezza ” che la Costituzione prevedeva fosse costituita.
Cioè con il risparmio forzoso di una parte del costo di lavoro, che il datore di lavoro comunque ha, e che carica sul prezzo di vendita dei suoi prodotti, servizi o attività commerciali: mediamente influisce per il 43%.

Se i mezzi adeguati sono stati non solo preveduti ma anche provveduti è il loro impiego che non è assolutamente corretto, sia in termini di considerazioni sociali, sia nei risultati concreti, stravolgendo principi costituzionali, in particolare gli articoli 38 e 47 della Costituzione.

Le valutazioni che sostanziano il calcolo della pensione, seppur sinteticamente sono:

A) Una persona che lavora deve pagare per la persona che è in pensione.
Riflessione: se nessuno più lavora il pensionato come si sosterranno i pensionati: chi benefica della differenza tra il 4% e l’1,7%?

B) L’erogazione della pensione è calcolata solo per vent’anni di vita.

Riflessione: da quando si va in pensione si hanno solo 20 anni prima di crepare.

C) Il tasso tecnico di rivalutazione è circa l’1,7% su un importo inferiore a quello versato.

QUAL’E’ LA RICHIESTA SEMPLICE E CHIARA CHE DEVE ESSERE ATTUATA?
I CONTRIBUTI VERSATI SIANO CAPITALIZZATI E RESTITUITI AL LEGITTIMO TITOLARE QUANDO VIENE COLLOCATO A RIPOSO.

La formula finanziaria per il Calcolo della Capitalizzazione



Si esprime in questo modo:



= Capitale accumulato quando si va in pensione



= Coefficiente dei contributi perché versarti mensilmente ( varia con il variare del tasso)



= Contributi versati nell’anno e capitalizzati con interessi compositi

L’ESEMPIO IN CIFRE E’ IL SEGUENTE:

A) Posto per i contributi in un anno e per tutti i 35 anni di lavoro siano sempre solo 8.493,13 € e che il tasso sia sempre del 4%, si moltiplicano € 8.493,13 x 76,5983 (coefficiente della capitalizzazione composta dei versamenti posticipati di una lira)
B) Si moltiplica poi questo prodotto corrispondente ai versamenti mensili, che è 1,01820351
C) Pertanto, dopo 35 anni, con i contributi ed il tasso sopradescritti, si hanno:
€ 662.402,19 (lire 1,282.589.491)
D) Questo non è altro che il capitale di nostra esclusiva proprietà alla fine del rapporto di lavoro.
E) Capitale che impiegato al 4% darà annualmente un interesse, ovvero la Pensione annua di € 26.496,09 (lire 51.303.579) = € 2208,01 al mese = lire 4.275.306